Tribunale di Milano:
Il Giudice istruttore ha ordinato l’immediata cancellazione a Sofferenza della Centrale dei Rischi perché deve considerarsi anomala, e dunque illegittima, in presenza di una serie di indizi. Nel caso di specie, tra questi è stata annoverata, anzitutto, la circostanza che la segnalazione sia intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall’avvenuta costituzione in more del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti. Forte indice di anomalia è stato poi ritenuto dal fatto che dopo tutto questo tempo, la segnalazione sia stata effettuata a ridosso di una procedura di mediazione promossa dal cliente, come finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti.